Officine elettriche e accise
Ai fini delle accise, l’officina elettrica è l’insieme degli impianti con cui si produce o si acquista energia elettrica soggetta alle regole del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995, riformato dal D.Lgs. 43/2025).
La licenza di esercizio
Chi esercisce un’officina come soggetto obbligato presenta una denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, che verifica l’impianto e rilascia la licenza di esercizio entro sessanta giorni dalla denuncia. Può essere richiesta una cauzione, calcolata in percentuale sull’accisa annua stimata.
Con la licenza si ricevono il codice accisa (formato «IT…»), da riportare in ogni dichiarazione, e l’obbligo del diritto annuale di licenza.
Gli obblighi principali
- tenere il registro delle letture dei contatori;
- presentare le dichiarazioni semestrali e versare l’accisa ogni mese;
- sottoporre i contatori fiscali a verificazione periodica triennale;
- comunicare all’Ufficio entro trenta giorni ogni variazione dell’assetto dell’impianto;
- conservare registri e documenti per cinque anni.
Esercizio con canone
Per alcuni casi previsti dal Testo Unico l’accisa si assolve con un canone annuo di abbonamento: questi soggetti non seguono il regime dei versamenti mensili.